Lavori in quota: quadro normativo regionale/provinciale

Alcune Regioni e Provincie italiane hanno introdotto l’obbligo di prevedere la progettazione della messa in sicurezza dell’area di lavoro in quota dettando regole specifiche e puntuali individuando di fatto a loro discrezione se e per quali tipologie di lavori disporre l’obbligo di adottare misure protettive permanenti e/o removibili contro le cadute dall’alto.

In questi territori si sono opportunamente integrate le leggi urbanistiche regionali e provinciali, i regolamenti edilizi comunali e di igiene locale prevedendo l’obbligo di installare dispositivi di ancoraggio fissi e/o removibili da utilizzare nelle manutenzioni successive da svolgersi sulle coperture degli edifici.

E’ bene ricordare che la riforma della Costituzione introdotta dalla legge Cost. 18 ottobre 2001, n.3, ha attribuito alle regioni competenza legislativa concorrente in materia della salute e sicurezza del lavoro e, a fronte di questa attribuzione, la successiva normativa statale ha provveduto a definire i principi generali e l’organizzazione del sistema.

In pratica le Regioni possono legiferare su questa materia nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’orientamento della Comunità europea e dagli obblighi internazionali e nel rispetto degli stessi principi fondamentali individuati dalle leggi statali.

Le Regioni e Provincie che ad oggi hanno legiferato in merito all’installazione di dispositivi di ancoraggio anticaduta sono:
- la Regione Toscana con la legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio) e D.P.G.R. n.75/R del 18 dicembre 2013 (Regolamento di attuazione);
- la Provincia Autonoma di Trento con la legge provinciale 9 febbraio 2007, n.3 e D.P.P. febbraio 2008, n. 7-114Leg (regolamento tecnico);
- la Regione Veneto con la legge regionale n.4 del 26 giugno 2008 e successive modifiche (legge regionale 16 marzo 2015, n.4), D.G.R. n.97 del 31 gennaio 2012 con allegati A e B (Note di indirizzo e istruzioni tecniche);
- la Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 16 ottobre 2015, n.24;
- la Regione Emilia Romagna con legge regionale 2 marzo 2009, n.2 e deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2015, n.699 (atto di indirizzo e coordinamento);
- la Regione Liguria con la leggi regionali 15 febbraio 2010, n.5 e 17 dicembre 2012, n.43;
- la Regione Lombardia con il decreto n. 119 del 14 gennaio 2009;
- la Regione Piemonte con il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016, n. 6/R;
- la Regione Sicilia con il decreto del 5 settembre 2012 e la circolare applicativa n. 1304 del 23 luglio 2013;
- la Regione Umbria con la legge regionale 17 settembre 2013, n.16 e il regolamento regionale 5 dicembre 2014, n.5;
- la Regione Marche con la legge regionale 22 aprile 2014, n.7.
- la Regione Campania con legge regionale 20 novembre 2017, n.31.

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